Art. 15
Registrazione dei dati
In vigore dal 26 giu 2013
Registrazione dei dati
1. Sono registrati nel sistema centrale i dati di cui all', paragrafo 2.
Fatto salvo l', i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell', paragrafo 2, sono registrati unicamente ai fini del confronto con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente allo stesso sistema centrale e ai fini di cui all', paragrafo 2.
Il sistema centrale non confronta i dati trasmessigli ai sensi dell', paragrafo 2, con dati già registrati nel sistema centrale né con i dati che gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell', paragrafo 2.
2. Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente al sistema centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all', paragrafi 3 e 5, e all', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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