Art. 13
Cancellazione anticipata dei dati
In vigore dal 26 giu 2013
Cancellazione anticipata dei dati
1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all', paragrafo 1, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell', paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.
2. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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