Art. 12
Conservazione dei dati
In vigore dal 26 giu 2013
Conservazione dei dati
1. Ciascuna serie di dati di cui all' è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.
2. Decorso il termine di cui al paragrafo 1, i dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:603:oj#art-12