Art. 12 · Conservazione dei dati

Art. 12

Conservazione dei dati

In vigore dal 26 giu 2013
Conservazione dei dati 1.   Ciascuna serie di dati di cui all' è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate. 2.   Decorso il termine di cui al paragrafo 1, i dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.
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