Art. 99
Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri e informazioni finanziarie
In vigore dal 26 giu 2013
Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri e informazioni finanziarie
1. Le segnalazioni degli enti alle autorità competenti riguardanti gli obblighi di cui all' sono effettuate almeno su base semestrale.
2. Gli enti oggetto dell' del regolamento (CE) n. 1606/2002 e gli enti creditizi, diversi da quelli di cui all' di tale regolamento, che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, di tale regolamento comunicano altresì informazioni finanziarie.
3. Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell', paragrafo 2, del presente regolamento che comunichino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le informazioni finanziarie di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, primo comma, sono comunicate nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività di un ente e un quadro dei rischi sistemici posti dagli enti al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze, date di segnalazione e definizioni uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.
I requisiti in materia di segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1 febbraio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. Qualora un'autorità competente ritenga che le informazioni finanziarie richieste ai sensi del paragrafo 2 siano necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e un quadro dei rischi sistemici al settore finanziario o all'economia reale posti da enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 che sono soggetti alla disciplina contabile basata alla direttiva 86/635/CEE, le autorità competenti consultano l'ABE sull'estensione a tali enti dei requisiti di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata, a condizione che essi non procedano già alla segnalazione su tale base.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati ad uso degli enti alle quali le autorità competenti possono estendere i requisiti di segnalazione conformemente al primo comma.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1 febbraio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme di tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Qualora ritenga che le informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 4 un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5.
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