Art. 97 · Fondi propri basati sulle spese fisse generali

Art. 97

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

In vigore dal 26 giu 2013
Fondi propri basati sulle spese fisse generali 1.   In conformità degli un'impresa di investimento e le imprese di cui all', paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencatiall'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari detengono un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali per l'anno precedente. 2.   Nel caso in cui le attività di un'impresa di investimento cambino, rispetto all'anno precedente, in maniera ritenuta significativa dall'autorità competente, l'autorità competente può adeguare il requisito di cui al paragrafo 1. 3.   Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dal giorno di inizio dell'attività, l'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel proprio piano aziendale, salvo eventuale adattamento del piano prescritto dalle autorità competenti. 4.   L'ABE elabora, in consultazione con l'AESFEM, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue: a) il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente; b) le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente; c) il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o marzo 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-97