Art. 93 · Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale

Art. 93

Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale

In vigore dal 26 giu 2013
Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale 1.   I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione. 2.   Gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso l'importo dei fondi propri di tali enti non può divenire inferiore all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989. 3.   Le imprese di investimento autorizzate e le imprese di cui all' della direttiva 2006/49/CE esistenti prima del 31 dicembre 1995, il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto, possono proseguire le loro attività. I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica di cui alla direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (28). Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale. 4.   Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, l'importo dei fondi propri dell'ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto. 5.   In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3, l'importo dei fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto. 6.   Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 non si applicano.
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