Art. 92 · Requisiti in materia di fondi propri

Art. 92

Requisiti in materia di fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri 1.   Subordinatamente agli , gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri: a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %; b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %; c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %. 2.   Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue: a) il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; b) il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; c) il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. 3.   L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4: a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II e all', relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività del portafoglio di negoziazione dell'ente; b) i requisiti in materia di fondi propri, determinati conformemente al titolo IV della presente parte o alla parte quattro, a seconda del caso, per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente, per quanto segue: i) rischio di posizione; ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti; c) i requisiti in materia di fondi propri determinati conformemente al titolo IV o al titolo V, ad eccezione dell', a seconda del caso, per quanto segue: i) rischio di cambio; ii) rischio di regolamento; iii) rischio di posizione in merci; d) i requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità al titolo VI per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito; e) i requisiti in materia di fondi propri determinati conformemente al titolo III, per il rischio operativo; f) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati conformemente al titolo II, per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi: i) contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti; ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci; iii) finanziamenti con margini basati su titoli o merci; iv) operazioni con regolamento a lungo termine. 4.   Le seguenti disposizioni si applicano per calcolare l'esposizione totale di cui al paragrafo 3: a) i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere c), d) ed e) di tale paragrafo comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente; b) gli enti moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) di tale paragrafo per 12,5.
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