Art. 85
Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
In vigore dal 26 giu 2013
Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
1. Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):
a)
il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i)
l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all', paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli , ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all' della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all', punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all' e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
ii)
l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all', paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli , ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all' della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all', punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all' e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
b)
il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli strumenti di capitale di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all’, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all', paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all', gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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