Art. 84
Partecipazioni di minoranza incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato
In vigore dal 26 giu 2013
Partecipazioni di minoranza incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato
1. Gli enti stabiliscono l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dalle partecipazioni di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):
a)
il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i)
l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all', paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli , ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all' della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all', punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all' e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
ii)
l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all', paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli , ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all' della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all', punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all' e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
b)
le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all’, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all', paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, la partecipazione di minoranza di detta filiazione non può essere inclusa nel capitale primario di classe 1 consolidato.
3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all', la partecipazione di minoranza all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non è riconosciuta nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli .
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Le autorità competenti possono concedere una deroga all'applicazione del presente articolo ad una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a)
la sua attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni;
b)
è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata;
c)
consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo definito all' della direttiva 83/349/CEE;
d)
oltre il 90 % del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto deriva dall'ente filiazione di cui alla lettera c) calcolato su base subconsolidata.
Se, dopo 31 dicembre 2014 una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfa le condizioni di cui al primo comma diventa una società di partecipazione finanziaria mista madre, le autorità competenti possono concedere la deroga di cui al primo comma a detta società di partecipazione finanziaria mista madre purché essa soddisfi le condizioni previste da detto comma.
6. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all', paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi partecipazione di minoranza risultante all'interno del sistema di controgaranzia.
Storico versioni
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