Art. 79 · Deroga temporanea alla deduzionedai fondi propri

Art. 79

Deroga temporanea alla deduzionedai fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Deroga temporanea alla deduzionedai fondi propri 1.   Se un ente detiene strumenti di capitale o ha concesso prestiti subordinati, ove applicabile, considerati strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in un soggetto del settore finanziario su base temporanea e l'autorità competente ritiene che tali detenzioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto, l'autorità competente può, su base temporanea, derogare alle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero applicabili a tali strumenti. 2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il concetto di "su base temporanea" ai fini del paragrafo 1 e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un'entità pertinente. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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