Art. 78 · Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

Art. 78

Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri 1.   L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) prima o al momento dell'azione di cui all', l'ente sostituisce gli strumenti di cui all' con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente; b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento in questione, superano i requisiti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all', punto 6, della direttiva 2013/36/UE di un margine che l'autorità competente può ritenere necessario ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. 2.   Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero. 3.   Se un ente interviene come stabilito dall', lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all' è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti. 4.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e alla lettera a) o b) del presente paragrafo: a) esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa; ii) l'ente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione; b) esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito dell'ente"; b) la "base appropriata" sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3; c) la procedura e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni di cui all', tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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