Art. 76 · Detenzione di indici di strumenti di capitale

Art. 76

Detenzione di indici di strumenti di capitale

In vigore dal 26 giu 2013
Detenzione di indici di strumenti di capitale 1.   Ai fini dell', lettera a), dell', lettera a), dell', lettera a), dell', lettera a), dell', lettera a), e dell', lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzato per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo; b) le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente; c) la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente; d) la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza. 2.   Se l'autorità competente ha rilasciato la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti di capitale inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui alle lettere a) e/o b): a) strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 inclusi negli indici; b) strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario, inclusi negli indici. 3.   Le autorità competenti accordano l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a) e/o b), a seconda dei casi. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 2 sia sufficientemente prudente; b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del paragrafo 3. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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