Art. 70 · Detrazione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

Art. 70

Detrazione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente 1.   Ai fini dell', lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo: a) l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente superano il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato: i) gli articoli da 32 a 35; ii) l', paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee; iii) gli ; b) l'importo degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente. 2.   Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   L'importo da detrarre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di classe 2 detenuti. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti di classe 2 detenuti che è detratta moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale specificata alla lettera b) del presente paragrafo: a) l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere detratte a norma del paragrafo 1; b) l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii): i) l'importo totale dello strumento di classe 2; ii) l'importo aggregato degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo. 4.   L'importo delle detenzioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso. 5.   Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo specificato alla lettera a) per l'importo specificato alla lettera b): a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4; b) l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii): i) l'importo totale degli strumenti del capitale primario di classe 1; ii) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.
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