Art. 7
Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale
In vigore dal 26 giu 2013
Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale
1. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell', paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:
a)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
b)
l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
c)
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
d)
l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della filiazione.
2. Le autorità competenti possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni dell', paragrafo 1.
3. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell', paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiazioni:
a)
non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;
b)
le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.
L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
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