Art. 68 · Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

Art. 68

Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri Gli enti procedono alle detrazioni di cui all', lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità: a) gli strumenti di classe 2 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde; b) ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di classe 2 detenuti.
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