Art. 63 · Strumenti di classe 2

Art. 63

Strumenti di classe 2

In vigore dal 26 giu 2013
Strumenti di classe 2 Gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati si considerano strumenti di classe 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, e interamente versati; b) gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono assegnati, a seconda dei casi, da nessuno dei seguenti soggetti: i) l'ente o le sue filiazioni; ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa; c) l'acquisto degli strumenti o l'assegnazione dei prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono finanziati dall'ente, né direttamente né indirettamente; d) il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il credito sul capitale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinati; e) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti: i) l'ente o le sue filiazioni; ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni; iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni; iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni; v) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni; vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v); f) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti o dei prestiti subordinati, rispettivamente; g) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, hanno una durata originaria di almeno cinque anni; h) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne l'importo del capitale prima della scadenza; i) se gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente o del debitore, a seconda dei casi; j) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all' sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione o di assegnazione, a seconda dei casi, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 4; k) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione; l) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente; m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre; n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assegnatidirettamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: i) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2; ii) i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
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