Art. 6
Principi generali
In vigore dal 26 giu 2013
Principi generali
1. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti da due a cinque e otto.
2. L'ente che è una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, o un'impresa madre, ovvero l'ente incluso nel consolidamento ai sensi dell' non è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati agli .
3. L'ente che è un'impresa madre o una filiazione, ovvero l'ente incluso nel consolidamento ai sensi dell' non è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.
4. Gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE si conformano su base individuale agli obblighi fissati nella parte sei. In attesa che la Commissione presenti il rapporto di cui all', paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.
5. Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, e gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all', paragrafo 1 o 3, si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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