Art. 56
Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
In vigore dal 26 giu 2013
Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Gli enti detraggono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:
a)
gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
b)
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
c)
l'importo applicabile determinato in conformità all' degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
d)
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;
e)
l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi di classe 2 conformemente all' che superano il capitale di classe 2 dell'ente;
f)
qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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