Art. 54 · Riduzione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1

Art. 54

Riduzione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1

In vigore dal 26 giu 2013
Riduzione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni: a) un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all', paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori: i) 5,125 %; ii) un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento; b) gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a); c) se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi: i) il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata; ii) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1; d) se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il capitale sia ridotto al verificarsi di un evento attivatore, la riduzione dovrà riguardare tutti i seguenti elementi: i) il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente; ii) l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento; iii) le distribuzioni effettuate sullo strumento. 2.   La riduzione o conversione di uno strumento aggiuntivo di classe 1 genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1. 3.   L'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 riconosciuti come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato all'importo minimo degli elementi del capitale primario di classe 1 che sarebbero generati nel caso in cui l'importo del capitale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fossero interamente ridotti o convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1. 4.   L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da ridurre o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti: a) l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %; b) l'intero importo del capitale dello strumento. 5.   In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue: a) informano immediatamente le autorità competenti; b) informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1; c) riducono l'importo del capitale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo. 6.   Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili nel caso di evento attivatore. Alla data di emissione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili occorre essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. L'ente dispone sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali saranno convertiti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore. 7.   Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistono impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.
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