Art. 520 · Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

Art. 520

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 26 giu 2013
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato: 1) al titolo IV è aggiunto il capo seguente: " CAPO 4 Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 50 bis Calcolo di KCCP 1.   Ai fini dell' del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (*1), qualora una CCP abbia ricevuto la notifica di cui all', paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, essa calcola il KCCP come specificato al paragrafo 2 del presente articolo per tutti i contratti e le operazioni da essa compensati per tutti i suoi partecipanti diretti che rientrano nella copertura dello specifico fondo di garanzia. 2.   Una CCP calcola il capitale ipotetico (KCCP) come segue: dove: EBRMi = valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto; IMi = il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i; DFi = il contributo prefinanziato del partecipante diretto i; RW = un fattore di ponderazione del rischio del 20 %; coefficiente di capitale = 8 %. 3.   Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 2 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3: a) la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2; b) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera a). L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 50 ter Regole generali per il calcolo di KCCP Ai fini del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica quanto segue: a) una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi partecipanti diretti come segue: i) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all', paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 ii) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all', paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono calcolate conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all' di tale regolamento, con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli di tale regolamento. Non si applica l'eccezione di cui all', paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento; iii) le esposizioni derivanti da operazioni non elencate all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e a cui è associato solo un rischio di regolamento sono calcolate conformemente alla parte tre, titolo V di tale regolamento; b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti alla parte tre, titolo II di detto regolamento. c) nel calcolo dei valori di cui alla lettera a), la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi partecipanti diretti, opportunamente ridotte delle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013; d) una CCP calcola le proprie esposizioni alle operazioni di finanziamento tramite titoli verso i suoi partecipanti diretti conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, con le rettifiche di vigilanza per volatilità, di cui agli del regolamento (UE) n. 575/2013; e) se una CCP ha esposizioni verso una o più CCP, tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP nel calcolo di KCCP; f) se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, la CCP ritiene tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale; g) nell'applicare il metodo del valore di mercato, una CCP sostituisce la formula di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 con la seguente: ; dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, appena prima che il margine di variazione sia effettivamente scambiato al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo; h) nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all' del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente: dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all', paragrafo 1, di tale regolamento, appena prima che i margini di variazione siano effettivamente scambiati al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo; i) se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 essa: i) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti la sua incapacità di calcolare l'NGR e i motivi per cui non è in grado di effettuare il calcolo; ii) per un periodo di tre mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCEred di cui alla lettera g); j) qualora, al termine del periodo indicato alla lettera j), punto ii), la CCP non sia ancora in grado di calcolare il valore di NGR, essa procede come segue: i) cessa di calcolare KCCP; ii) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti di avere cessato di calcolare KCCP; k) ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura per le opzioni e le swaptions conformemente al metodo del valore di mercato, specificato all' del regolamento (UE) n. 575/2013, la CCP moltiplica l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione ( di cui all', paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento; l) se una CCP ha più di un fondo di garanzia, effettua il calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, separatamente per ciascun fondo di garanzia. Articolo 50 quater Segnalazione di informazioni 1.   Ai fini dell' del regolamento (UE) n. 575/2013 una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti: a) il capitale ipotetico (KCCP); b) la somma dei contributi prefinanziati (DFCM); c) l'importo delle sue risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi partecipanti diretti, per coprire le sue perdite a seguito del default di uno o più partecipanti diretti prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia (DFCCP); d) il numero totale dei suoi partecipanti diretti (N); e) il fattore di concentrazione (β), di cui all'articolo 50 quinquies; f) la somma di tutti i contributi impegnati contrattualmente ( . Se la CCP ha più di un fondo di garanzia, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia. 2.   Le CCP informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali partecipanti diretti. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue: a) il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1; b) la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2; c) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera b). L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 50 quinquies Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue: a) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi prefinanziati dei suoi partecipanti diretti in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi prefinanziati di un partecipante diretto per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di default o insolvenza di uno o più partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a DFCM; b) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute al default di uno o più partecipanti diretti dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di dette ulteriori risorse finanziarie ( all'importo totale dei contributi prefinanziati (DF) come segue: . c) le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) conformemente alla seguente formula: dove: PCEred,I = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto i; PCEred,1 = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il valore PCEred maggiore; PCEred,2 = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il secondo maggior valore PCEred; (*1)   GU L 176 dell'27.6.2013, pag. 1 ";" 2) all', paragrafo 15, la lettera b) è soppressa; 3) all' è inserito il paragrafo seguente: "5 bis.   Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle undici norme tecniche di regolamentazione di cui alla fine del paragrafo 3, primo comma, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell' in merito all'autorizzazione della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo. Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle undici norme tecniche di regolamentazione di cui alla fine del paragrafo 3, secondo comma, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell' in merito al riconoscimento della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo. Se una CCP non ha un fondo di garanzia e non dispone di un meccanismo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, le informazioni che notifica in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, includono l’importo totale del margine iniziale fornito dai suoi partecipanti diretti (IM). I termini indicati al primo e secondo comma del presente paragrafo possono essere prorogati di ulteriori sei mesi ove la Commissione abbia adottato l’atto di esecuzione di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) No 575/2013".
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