Art. 515 · Monitoraggio e valutazione

Art. 515

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 26 giu 2013
Monitoraggio e valutazione 1.   L'ABE, insieme all'AESFEM, entro il 2o gennaio 2015 presenta una relazione sul funzionamento del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, con particolare riferimento agli enti che gestiscono una controparte centrale, onde evitare la duplicazione dei requisiti per le operazioni in derivati e in tal modo maggiori rischi normativi e maggiori costi di vigilanza da parte delle autorità competenti. 2.   L'ABE controlla e valuta il funzionamento delle disposizioni per i requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso una controparte centrale di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9. Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e l'efficacia di tali disposizioni. 3.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione procede a un riesame in merito alla riconciliazione del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e i requisiti in materia di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, e ne riferisce in una relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.
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