Art. 513 · Norme macroprudenziali

Art. 513

Norme macroprudenziali

In vigore dal 26 giu 2013
Norme macroprudenziali 1.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione verifica, previa consultazione del CERS e dell'ABE, se le norme macroprudenziali contenute nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano sufficienti ad attenuare i rischi sistemici nei settori, nelle regioni e negli Stati membri, valutando tra l'altro: a) se gli attuali strumenti macroprudenziali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti; b) se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione tra diversi strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, proponendo, se del caso, nuove norme macroprudenziali; c) come le norme convenute a livello internazionale per gli enti di importanza sistemica interagiscono con le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, proponendo, se del caso, nuove norme che tengano conto di tali norme convenute a livello internazionale. 2.   Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione, sulla base della consultazione con il CERS e l'ABE, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
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