Art. 511 · Leva finanziaria

Art. 511

Leva finanziaria

In vigore dal 26 giu 2013
Leva finanziaria 1.   Sulla base dei risultati della relazione di cui al paragrafo 3, entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto e sull'efficacia del coefficiente di leva finanziaria. 2.   Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa per l'introduzione di un numero appropriato di livelli del coefficiente di leva finanziaria che gli enti, seguendo diversi modelli aziendali, sarebbero tenuti a osservare, proponendo un'adeguata calibrazione per tali livelli nonché appropriati aggiustamenti della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva di cui all', e, se necessario,eventuali misure di flessibilità connesse, comprese opportune modifiche dell' allo scopo di introdurre il coefficiente di leva finanziaria nell'ambito di applicazione delle misure contemplate in tale articolo.. 3.   Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 ottobre 2016 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione riguardo almeno ai seguenti aspetti: a) se il quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria previsto dal presente regolamento e dagli della direttiva 2013/36/UE sia lo strumento adeguato per ridurre il rischio di leva finanziaria eccessiva da parte degli enti in un modo e una misura soddisfacenti; b) l'individuazione di modelli aziendali che riflettono i profili di rischio complessividegli enti e l'introduzione di livelli differenziati di coefficiente di leva finanziaria per tali modelli aziendali; c) se i requisiti di cui agli della direttiva 2013/36/UE conformemente agli della direttiva 2013/36/UE per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva siano sufficienti per garantire una gestione sana del rischio da parte degli enti e, in caso negativo, quali ulteriori rafforzamenti siano necessari per garantire tali obiettivi; d) se siano necessarie modifiche, e in caso affermativo quali, della metodologia di calcolo di cui all' al fine di assicurare che il coefficiente di leva finanziaria possa essere utilizzato come indicatore appropriato del rischio di leva finanziaria eccessiva incorso da un ente; e) se, nel contesto del calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, il valore dell'esposizione dei contratti elencati all'allegato II determinati utilizzando il metodo dell'esposizione originaria differiscano in modo sostanziale dal valore dell'esposizione determinato in base al metodo del valore di mercato; f) se l'utilizzo dei fondi propri o del capitale primario di classe 1 come misura del capitale del coefficiente di leva finanziaria sia più adeguato allo scopo voluto di riflettere il rischio di leva finanziaria eccessiva e, in caso affermativo, quale sarebbe la calibrazione adeguata del coefficiente di leva finanziaria; g) se il fattore di conversione di cui all', paragrafo 10, lettera a), per le linee di credito non utilizzate, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, sia adeguatamente prudente, sulla base degli elementi raccolti durante il periodo di osservazione; h) se la frequenza e il formato delle comunicazioni degli elementi di cui all' siano adeguati; i) quale sarebbe il livello adeguato per il coefficiente di leva finanziaria per ciascuno dei modelli aziendali individuati conformemente alla lettera b); j) se debba essere definito un intervallo per ciascun livello del coefficiente di leva finanziaria; k) se l'introduzione del coefficiente di leva finanziaria come obbligo per gli enti imporrebbe modifiche del quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria previsto dal presente regolamento e, in caso affermativo, quali; l) se l'introduzione del coefficiente di leva finanziaria come obbligo a carico degli enti consenta di limitare efficacemente il rischio di leva finanziaria eccessiva da parte degli enti e, in caso affermativo, se il livello del coefficiente di leva finanziaria debba essere lo stesso per tutti gli enti o debba essere determinato a seconda del profilo di rischio e del modello imprenditoriale nonché delle dimensioni degli enti e, a tale riguardo, quali calibrazioni ulteriori o quale periodo di transizione sarebbero necessari. 4.   La relazione di cui al paragrafo 3 comprende almeno il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2016 e tiene conto almeno di quanto segue: a) l'impatto dell'introduzione del coefficiente di leva finanziaria, determinato conformemente all', come requisito che gli enti devono soddisfare per quanto riguarda: i) i mercati finanziari in generale e i mercati delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, dei derivati e delle obbligazioni garantite in particolare; ii) la solidità degli enti; iii) i modelli aziendali e le strutture di bilancio degli enti, con particolare riferimento a settori di attività a basso rischio quali prestiti agevolati concessi da banche pubbliche di sviluppo, prestiti comunali, finanziamento di immobili residenziali e altri settori a basso rischio disciplinati dalla normativa nazionale; iv) la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale; v) l'innovazione finanziaria, in particolare lo sviluppo di strumenti con leva finanziaria incorporata; vi) il comportamento degli enti per quanto riguarda l'assunzione dei rischi; vii) le attività di compensazione, regolamento e custodia e la gestione di una controparte centrale; viii) la ciclicità della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria; ix) i prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione; b) l'interazione tra il coefficiente di leva finanziaria e i requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio e i requisiti in materia di liquidità previsti dal presente regolamento; c) l'impatto delle differenze tra i principi contabili applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, i principi contabili applicabili a norma della direttiva 86/635/CEE e altra disciplina contabile applicabile e altra disciplina contabile pertinente sulla comparabilità del coefficiente di leva finanziaria.
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