Art. 509
Requisiti in materia di liquidità
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di liquidità
1. L'ABE controlla e valuta le segnalazioni effettuate a norma dell', paragrafo 1, per le varie valute e per i diversi modelli aziendali. Previa consultazione del CERS, degli utenti finali non finanziari, del settore bancario, delle autorità competenti e delle banche centrali del SEBC, l'ABE riferisce alla Commissione annualmente, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2013, se il requisito generale in materia di copertura della liquidità specificato nella parte sei, basato sugli elementi da comunicare conformemente alla parte sei, titolo II e all'allegato III, considerato sia individualmente che cumulativamente, sia tale da avere un significativo impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sulla stabilità e sul corretto funzionamento dei mercati finanziari o sull'economia e sulla stabilità dell'offerta di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e il finanziamento del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.
La relazione di cui al primo comma tiene debito conto dello sviluppo dei mercati e delle normative internazionali, nonché delle interazioni del requisito in materia di copertura della liquidità con altri requisiti prudenziali ai sensi del presente regolamento, quali i coefficienti di capitale basati sul rischio di cui all' e il coefficiente di leva finanziaria.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere sulla relazione di cui al primo comma.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1, l'ABE valuta in particolare quanto segue:
a)
la previsione di meccanismi che limitano il valore degli afflussi di liquidità, in particolare al fine di determinare un massimale adeguato per gli afflussi e le relative condizioni di applicazione, tenendo conto dei diversi modelli aziendali, compresi il finanziamento pass through, il factoring, il leasing, le obbligazioni bancarie garantite, le ipoteche, l'emissione di obbligazioni bancarie garantite, e la misura in cui tale massimale dovrebbe essere modificato o rimosso per venire incontro alle specificità dei finanziamenti specializzati;
b)
la calibrazione di afflussi e deflussi di cui alla parte sei, titolo II, in particolare a norma dell', paragrafo 7, e dell', paragrafo 2.
c)
la previsione di meccanismi che limitano la copertura dei requisiti di liquidità da parte di determinate categorie di attività liquide; in particolare, la valutazione della percentuale minima adeguata per le attività liquide di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), rispetto al totale delle attività liquide, testando una soglia del 60 % e tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali. Le attività possedute e dovute o richiamabili entro trenta giorni di calendario non dovrebbero entrare nel calcolo del limite, a meno che le attività non siano state ottenute a fronte di garanzie reali anch'esse ammissibili ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b) e c);
d)
la previsione di tassi specifici di deflusso minori e/o tassi di afflusso maggiori per i flussi intragruppo che precisa in quali condizioni tali specifici tassi di afflusso o deflusso sarebbero giustificati da un punto di vista prudenziale e delinea una metodologia di alto livello che utilizza criteri e parametri oggettivi per determinare livelli specifici di afflussi e deflussi tra l'ente e la controparte, quando non sono stabiliti nello stesso Stato membro;
e)
la calibrazione dei tassi di utilizzo applicabili alle linee di credito e di liquidità irrevocabili non utilizzate che rientrano nell', paragrafi 3 e 5. In particolare l'ABE testa un tasso di utilizzo del 100 %;
f)
la definizione di deposito al dettaglio di cui all', punto 2, in particolare l'opportunità di introdurre una soglia sui depositi delle persone fisiche;
g)
la necessità di introdurre una nuova categoria di depositi al dettaglio con un minore deflusso alla luce delle caratteristiche specifiche di tali depositi che potrebbero giustificare un tasso di deflusso inferiore, e tenendo conto degli sviluppi internazionali;"
h)
le deroghe ai requisiti sulla composizione delle attività liquide che gli enti saranno tenuti a detenere, qualora in una data valuta il fabbisogno giustificato collettivo di attività liquide degli enti superi la disponibilità di tali attività liquide, nonché le condizioni a cui tali deroghe dovrebbero essere soggette;
i)
la definizione dei prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell', ad uso delle banche conformi alla sharia;
j)
la definizione delle condizioni di stress, compresi i principi per l'utilizzo della riserva di attività liquide e le necessarie risposte di vigilanza, nelle quali gli enti potrebbero utilizzare le loro attività liquide per soddisfare deflussi di liquidità, nonché delle modalità con cui affrontare l'inosservanza;
k)
la definizione di relazione operativa consolidata per i clienti non finanziari di cui all', paragrafo 3, lettera c);
l)
la calibrazione del tasso di deflusso applicabile ai servizi di banca corrispondente e ai servizi di prime brokerage di cui all', paragrafo 4, primo comma;
m)
regole di salvaguardia (grandfathering) per le obbligazioni statali garantite emesse per enti creditizi a titolo di misure statali di sostegno, con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, quali le obbligazioni emesse dalla National Asset Managament Agency (NAMA) in Irlanda e dalla Asset Management Company spagnola in Spagna, concepiti per rimuovere attività problematiche dallo stato patrimoniale degli enti creditizi, quali attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, almeno fino al dicembre 2023.
3. Entro il 31 dicembre 2013, previa consultazione dell'AESFEM e della BCE, l'ABE riferisce alla Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini dell' e sugli scarti di garanzia appropriati per le attività che potrebbero essere classificate come attività liquide ai fini dell', ad eccezione delle attività di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere su tale relazione.
La relazione di cui al primo comma considera inoltre:
a)
altre categorie di attività, in particolare titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali cartolarizzati di liquidità e di qualità creditizia elevate;
b)
altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale, ad esempio obbligazioni e cambiali finanziarie dell'amministrazione locale; e
c)
altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, per esempio strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute, oro, principali strumenti di capitale indicizzati, obbligazioni garantite e obbligazioni bancarie garantite, obbligazioni societarie e fondi basati su tali attività.
4. La relazione di cui al paragrafo 3 considera se e in che misura le linee di credito standby, di cui all', paragrafo 1, lettera e), dovrebbero essere incluse come attività liquide alla luce degli sviluppi internazionali e tenendo conto delle specificità europee, incluso il modo in cui si svolge la politica monetaria nell'Unione.
In particolare, l'ABE verifica l'adeguatezza dei seguenti criteri e il livello appropriato di tali definizioni:
a)
volume minimo delle contrattazioni delle attività;
b)
volume minimo in essere delle attività;
c)
trasparenza dei prezzi e informazioni post-negoziazione;
d)
classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2;
e)
stabilità dei prezzi comprovata;
f)
volume medio negoziato ed entità media delle contrattazioni;
g)
differenziale massimo bid/ask;
h)
scadenza residua;
i)
tasso minimo di fatturato.
5. Entro il 31 gennaio 2014 l'ABE riferisce inoltre su quanto segue:
a)
definizioni uniformi di liquidità e qualità creditizia elevate ed elevatissime;
b)
le possibili conseguenze involontarie della definizione di attività liquide sulla gestione delle operazioni di politica monetaria e la misura in cui:
i)
un elenco delle attività liquide non collegato all'elenco delle attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale possa incentivare gli enti a presentare attività ammissibili non contemplate nella definizione di attività liquide nelle operazioni di rifinanziamento;
ii)
la regolamentazione della liquidità possa disincentivare gli enti a prestare o prendere in prestito denaro sul mercato monetario non garantito e se questo possa mettere in dubbio l'obiettivo dell'EONIA relativo all'attuazione della politica monetaria;
iii)
l'introduzione del requisito in materia di copertura della liquidità possa rendere più difficile per le banche centrali assicurare la stabilità dei prezzi utilizzando il quadro e gli strumenti di politica monetaria esistenti;
c)
i requisiti operativi per la detenzione di attività liquide, di cui all', lettere da b) a f), in linea con gli sviluppi normativi internazionali.
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