Art. 508
Livello di applicazione
In vigore dal 26 giu 2013
Livello di applicazione
1. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della parte uno, titolo II, e dell', paragrafi 6 e 7, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
2. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione riferisce se e in che modo il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei debba applicarsi alle imprese di investimento e, dopo aver consultato l'ABE, presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
3. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione dell'ABE e dell'AESFEM e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento e delle imprese di cui all', paragrafo 1, punto 2, lettere b) e c). Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.
Storico versioni
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