Art. 507 · Grandi esposizioni

Art. 507

Grandi esposizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Grandi esposizioni Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione riesamina l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera j), e dell', paragrafo 2, e la questione se le esenzioni stabilite all', paragrafo 2, debbano essere lasciate alla discrezionalità degli Stati membri e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso. Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale della discrezionalità nazionale ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello di Unione, il riesame tiene conto in particolare dell'efficacia della gestione dei rischi del gruppo, assicurando allo stesso tempo la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui è situata l'entità appartenente a un gruppo.
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