Art. 501 · Detrazione relativa ai requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI

Art. 501

Detrazione relativa ai requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione relativa ai requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI 1.   I requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI sono moltiplicati per un fattore di 0,7619. 2.   Ai fini del presente articolo: a) l'esposizione è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nella classe delle esposizioni verso imprese o è garantita da un'ipoteca su beni immobili. Le esposizioni in stato di default sono escluse; b) una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (37). Tra i criteri elencati nell' dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato annuo; c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente, 1,5 milioni di EUR. L'ente adotta le misure ragionevoli per acquisire dette informazioni. 3.   Gli enti riferiscono ogni tre mesi alle autorità competenti in merito all'ammontare totale delle esposizioni verso PMI calcolato conformemente al paragrafo 2. 4.   La Commissione, entro 2o gennaio 2017 presenta una relazione sull'impatto dei requisiti in materia di fondi propri fissati dal presente regolamento sui prestiti alle PMI e alle persone fisiche e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso. 5.   Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue: a) l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni relative ai prestiti per le PMI nel periodo di cui al paragrafo 4; b) l'analisi dell'effettiva rischiosità delle PMI dell'Unione nel corso di un intero ciclo economico; c) la coerenza dei requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel presente regolamento per il rischio di credito sulle esposizioni verso le PMI con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b).
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