Art. 500 · Disposizioni transitorie – Requisito minimo di Basilea I

Art. 500

Disposizioni transitorie – Requisito minimo di Basilea I

In vigore dal 26 giu 2013
Disposizioni transitorie – Requisito minimo di Basilea I 1.   Fino al 31 dicembre 2017 gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, e gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui alla parte tre, titolo III, capo 4, per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo rispettano entrambi i seguenti requisiti: a) detengono i fondi propri previsti dall'; b) detengono fondi propri che sono in ogni momento pari o superiori all'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell' della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (36), prima del 1o gennaio 2007. 2.   Previa approvazione delle autorità competenti, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito dal requisito di detenere fondi propri che sono in ogni momento pari o superiori all'80 % dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell', calcolando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e alla parte tre, titolo III, capo 2 o 3, a seconda dei casi, anziché conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3 o alla parte tre, titolo III, capo 4, a seconda dei casi. 3.   Un ente creditizio può applicare il paragrafo 2 solo se ha iniziato a utilizzare il metodo IRB o metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali il 1o gennaio 2010 o successivamente a tale data. 4.   Ai fini del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) si prendono in considerazione gli importi dei fondi propri corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/6/CEE e dalla direttiva 2000/12/CE, prima del 1o gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del presente regolamento, delle perdite attese e delle perdite inattese. 5.   Previa consultazione dell'ABE, le autorità competenti possono esentare gli enti dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti per il metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, o i criteri di idoneità per l'utilizzo del metodo avanzato di misurazione precisati nella parte tre, titolo III, capo 4, secondo il caso. 6.   Entro il 1o gennaio 2017 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'opportunità di prorogare l'applicazione del requisito minimo di Basilea I oltre il 31 dicembre 2017 per assicurare che vi sia un meccanismo di protezione per i modelli interni, tenendo conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale. Tale relazione è corredata di una proposta legislativa, se del caso.
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