Art. 499 · Leva finanziaria

Art. 499

Leva finanziaria

In vigore dal 26 giu 2013
Leva finanziaria 1.   In deroga agli , nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e comunicano il coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come misura del capitale: a) il capitale di classe 1; b) il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di cui ai capi 1 e 2 del presente titolo. 2.   In deroga all', paragrafo 1, gli enti possono decidere se comunicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Quando gli enti modificano la decisione in merito al coefficiente di leva finanziaria da comunicare, la prima comunicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria comunicati fino al momento della modifica. 3.   In deroga all', paragrafo 2, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono autorizzare gli enti a calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre se esse ritengono che gli enti possano non disporre di dati di qualità sufficientemente buona per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre.
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