Art. 497 · Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP

Art. 497

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP 1.   Fino a quindici mesi dopo l'entrata in vigore dell'ultima delle undici norme tecniche di regolamentazione, di cui all', paragrafo 3, fine del primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell' di tale regolamento in merito all'autorizzazione della CCP, un ente può considerare che tale CCP sia una QCCP, se è soddisfatta la condizione di cui alla prima parte del comma sopracitato. 2.   Fino a quindici mesi dopo l'entrata in vigore dell'ultima delle dieci norme tecniche di regolamentazione, di cui all', paragrafo 3, fine del secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell' di tale regolamento in merito al riconoscimento della CCP stabilita in un paese terzo, un ente può considerare che tale CCP sia una QCCP. 3.   In circostanze eccezionali, ove risulti necessario e proporzionato per evitare perturbazioni dei mercati finanziari internazionali, la Commissione può adottare un atto di esecuzione, in virtù dell' del regolamento (UE) n. 182/2011, per prorogare di ulteriori sei mesi le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4.   Fino alla scadenza indicata ai paragrafi 1 e 2 e prorogata a norma del paragrafo 3, a seconda dei casi, se una CCP non dispone di un fondo di garanzia e non dispone di un accordo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula corretta prevista all', paragrafo 2, per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri (Ki) con la formula seguente: dove IMi = il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i; IM= l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP.
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