Art. 496
Requisiti in materia di fondi propri per le obbligazioni garantite
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri per le obbligazioni garantite
1. Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote di primo rango (senior) emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all', paragrafo 1, lettere d) e e), purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a)
le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali e non residenziali siano state cedute da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o da un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite, laddove tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite;
b)
un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o un'entità collegata allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite detenga l'intero segmento prime perdite che sostiene tali quote senior.
2. Ai fini dell', paragrafo 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli enti che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 % a norma della normativa nazionale sono considerate ammissibili alla classe di merito del credito 1.
3. Ai fini dell', paragrafo 5, fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni di primo rango non garantite degli enti che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento erano ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 % a norma della normativa nazionale sono considerate ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
Storico versioni
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