Art. 494 · Disposizioni transitorie per il capitale ammissibile

Art. 494

Disposizioni transitorie per il capitale ammissibile

In vigore dal 26 giu 2013
Disposizioni transitorie per il capitale ammissibile In deroga all', paragrafo 1, punto 71, lettera b), il capitale ammissibile può includere il capitale di classe 2 entro i livelli seguenti: a) 100 % del capitale di classe 1 nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; b) 75 % del capitale di classe 1 nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. c) 50 % del capitale di classe 1 nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
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