Art. 493 · Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni

Art. 493

Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni 1.   Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (35), e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE. Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2017 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per quanto riguarda: a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9 e 10, della direttiva 2004/39/CE; b) l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9 e 10, della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche. Sulla base della relazione, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento. 3.   In deroga all', paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono, per un periodo transitorio fino all'entrata in vigore di un eventuale atto legislativo, a seguito del riesame conformemente all', ma non dopo 2o gennaio 2029 esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell', paragrafo 1, le seguenti esposizioni: a) obbligazioni garantite contemplate dall', paragrafi 1, 3 e 6; b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2; c) esposizioni dell'ente, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo. Le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell', paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi; d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio appartiene ad una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete; e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti; f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio; g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve minime obbligatorie detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale; h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità; i) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi; j) garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio; k) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.
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