Art. 487 · Elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri

Art. 487

Elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri 1.   In deroga agli , nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all', paragrafo 4, il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all', paragrafo 3, esclusi dagli elementi di capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile di cui all', paragrafo 2, nella misura in cui l'inclusione di tale capitale e delle relative riserve sovrapprezzo azioni non superi il limite della percentuale applicabile di cui all', paragrafo 3. 2.   In deroga agli , nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all', paragrafo 5, i seguenti elementi, nella misura in cui la loro inclusione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all', paragrafo 4: a) il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni, di cui all', paragrafo 3, esclusi dagli elementi del capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile specificata all', paragrafo 2; b) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all', paragrafo 4, che superano la percentuale applicabile di cui all', paragrafo 3. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per il trattamento dei fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2 come rientranti nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 4 o 5, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2014 Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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