Art. 486 · Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e di elementi di capitale di classe 2

Art. 486

Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e di elementi di capitale di classe 2

In vigore dal 26 giu 2013
Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 e di elementi di capitale di classe 2 1.   Nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti ed elementi di cui all' sono considerati fondi propri è limitata conformemente al presente articolo. 2.   L'importo degli elementi di cui all', paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, è limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo: a) l'importo nominale del capitale di cui all', paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012; b) sovrapprezzi di emissione relativi agli elementi di cui alla lettera a). 3.   L'importo degli elementi di cui all', paragrafo 4, ammissibili come elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f) del presente paragrafo: a) l'importo nominale degli strumenti di cui all', paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012; b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a); c) l'importo degli strumenti di cui all', paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell', paragrafo 1, lettera a), e dell', paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE; d) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera c); e) l'importo nominale degli strumenti di cui all', paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi dell', paragrafo 4; f) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera e). 4.   L'importo degli elementi di cui all', paragrafo 5, ammissibili come elementi di capitale di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h) del presente paragrafo: a) l'importo nominale degli strumenti di cui all', paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012; b) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a); c) l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell', paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE; d) l'importo nominale degli elementi di cui all', paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012; e) l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all', paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE; f) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera e); g) l'importo nominale degli strumenti di cui all', paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di capitale di classe 2 ai sensi dell', paragrafo 4; h) i sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera g). 5.   Ai fini del presente articolo, le percentuali applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di valori: a) da 60 % a 80 % nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; b) da 40 % a 70 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; c) da 20 % a 60 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; d) da 0 % a 50 % nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; e) da 0 % a 40 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; f) da 0 % a 30 % nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; g) da 0 % a 20 % nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; h) da 0 % a 10 % nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 6.   Le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 5.
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