Art. 485
Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di sovrapprezzi di emissione relativi a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
In vigore dal 26 giu 2013
Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di sovrapprezzi di emissione relativi a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
1. Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti emessi prima del 31 dicembre 2010 diversi da quelli di cui all', paragrafo 1.
2. I sovrapprezzi di emissione relativi al capitale ai sensi dell' della direttiva 86/365/CE, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell', lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1 se soddisfano le condizioni di cui all', lettere i) e j), del presente regolamento.
Storico versioni
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