Art. 483 · Clausola grandfathering per strumenti che costituiscono aiuti di Stato

Art. 483

Clausola grandfathering per strumenti che costituiscono aiuti di Stato

In vigore dal 26 giu 2013
Clausola grandfathering per strumenti che costituiscono aiuti di Stato 1.   In deroga agli articoli da 26 a 29, 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, agli strumenti e agli elementi di capitale si applica il presente articolo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono stati emessi prima di 1o gennaio 2014; b) gli strumenti sono stati emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Le eventuali parti degli strumenti sottoscritte privatamente devono essere emesse anteriormente al 30 giugno 2012 e congiuntamente alle parti sottoscritte dallo Stato membro; c) gli strumenti sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell' TFUE. d) qualora gli strumenti siano sottoscritti sia dallo Stato membro che da investitori privati, in caso di rimborso parziale degli strumenti sottoscritti dallo Stato membro, una quota corrispondente della parte degli strumenti sottoscritti privatamente beneficia della clausola grandfatheringconformemente all'. Quando tutti gli strumenti sottoscritti dallo Stato membro sono stati rimborsati, la parte rimanente degli strumenti sottoscritti da investitori privati beneficia della clausola grandfathering conformemente all'. 2.   Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell', lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1, nonostante una delle seguenti condizioni: a) non sono soddisfatte le condizioni di cui all' del presente regolamento; b) gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all' del presente regolamento e non sono soddisfatte le condizioni di cui all' del presente regolamento o, ove applicabile, all' del presente regolamento. 3.   Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell', lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2 ai sensi dei paragrafi 5 o 7. 4.   Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell', lettera c bis), e dell', paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento. 5.   Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell', lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o di classe 2 ai sensi dei paragrafi 3 o 7. 6.   Gli elementi ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell', lettere f), g) o h), e dell', paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all' del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all' del presente regolamento. 7.   Gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell', lettere f), g) o h), e dell', paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all' del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all' del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale di classe 2 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dei paragrafi 3 o 5. 8.   Gli strumenti di cui ai paragrafi 3, 5 e 7 possono essere ammessi come strumenti di fondi propri di cui ai paragrafi anzidetti solo se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), e laddove siano emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico e l'emissione sia convenuta o ammissibile nell'ambito di tale programma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-483