Art. 481 · Filtri e detrazioni aggiuntivi

Art. 481

Filtri e detrazioni aggiuntivi

In vigore dal 26 giu 2013
Filtri e detrazioni aggiuntivi 1.   In deroga agli articoli da 32 a 36 e agli , nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 o tra gli elementi dei fondi propri, o per detrarne, la percentuale applicabile di filtri o detrazioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli della direttiva 2006/48/CE e degli della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due del presente regolamento. 2.   In deroga all', paragrafo 1, punto i), e all', paragrafi 1 e 3, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le autorità competenti possono esigere dagli enti che applichino i metodi di cui all', paragrafo 1, laddove i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere b) ed e), non siano soddisfatti, ovvero autorizzare gli enti ad applicare tali metodi, invece di applicare la detrazione ai sensi dell', paragrafo 1. In tal caso la quota di partecipazione degli strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario, in cui l'impresa madre ha un investimento significativo, che non deve essere detratta ai sensi dell', paragrafo 1, è determinata dalla percentuale applicabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'importo non detratto è soggetto ai requisiti di cui all', paragrafo 4, a seconda del caso. 3.   Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori: a) da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; b) da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; c) da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; d) da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 4.   Ai fini del paragrafo 2, la percentuale applicabile è compresa tra 0 % e 50 % per il periodo a decorrere da 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 5.   Per ogni filtro o per ogni detrazione di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4. 6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella parte due del presente regolamento, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi di capitale aggiuntivo di classe 1, agli elementi di capitale di classe 1 e agli elementi di capitale di classe 2 o ai fondi propri. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1o febbraio 2014 Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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