Art. 48 · Soglie per l'esenzione dalla detrazione dal capitale primario di classe 1

Art. 48

Soglie per l'esenzione dalla detrazione dal capitale primario di classe 1

In vigore dal 26 giu 2013
Soglie per l'esenzione dalla detrazione dal capitale primario di classe 1 1.   Nell'effettuare le detrazioni prescritte ai sensi dell', paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non sono tenuti a detrarre gli importi degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo che in totale sono pari o inferiori alla soglia di cui al paragrafo 2: a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione: i) degli articoli da 32 a 35; ii) dell', paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee; b) quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti da parte dell'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione: i) gli articoli da 32 a 35; ii) l', paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee; 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'importo della soglia è pari all'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo moltiplicato per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo: a) l'importo residuo degli elementi del capitale primario di classe 1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle detrazioni di cui agli articoli da 32 a 36 nella sua interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo; b) 17,65 %. 3.   Ai fini del paragrafo 1, un ente determina la quota delle attività fiscali differite nell'importo totale degli elementi che non deve essere detratta dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo: a) l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente; b) la somma dei seguenti elementi: i) l'importo di cui alla lettera a); ii) l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente. La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere detratta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma. 4.   Gli importi degli elementi che non sono detratti a norma del paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250 %.
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