Art. 479 · Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumentied elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

Art. 479

Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumentied elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

In vigore dal 26 giu 2013
Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumentied elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza 1.   In deroga alla parte due, titolo II, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 il riconoscimento nei fondi propri consolidati degli elementi che possono essere ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell' della direttiva 2006/48/CE, ma che non sono ammessi come capitale primario di classe 1 consolidato per una delle seguenti ragioni è stabilito dall'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo: a) lo strumento non può essere considerato strumento di capitale primario di classe 1 e di conseguenza i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni non sono ammessi come elementi di capitale primario di classe 1 consolidato; b) gli elementi non sono ammessi in applicazione dell', paragrafo 2; c) gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è un ente o un'entità soggetti, in virtù della vigente normativa nazionale, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE d) gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2. 2.   La percentuale applicabile degli elementi di cui al paragrafo 1 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle misure nazionali di recepimento dell' della direttiva 2006/48/CE è ammessa come capitale primario di classe 1 consolidato. 3.   Ai fini del paragrafo 2, le percentuali applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori: a) da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; b) da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; c) da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; d) da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 4.   Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui al paragrafo 3.
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