Art. 472
Elementi non detratti dal capitale primario di classe 1
In vigore dal 26 giu 2013
Elementi non detratti dal capitale primario di classe 1
1. In deroga all', paragrafo 1, lettera c), e all', paragrafo 1, lettere da a) a i), nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti applicano il presente articolo agli importi residui degli elementi di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 1, lettere b) e d), a seconda del caso.
2. L'importo residuo degli aggiustamenti di valutazione a passività derivative derivanti dal rischio di credito proprio di un ente non è detratto.
3. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all', paragrafo 1, lettera a):
a)
le perdite significative sono detratte dagli elementi del capitale di classe 1;
b)
le perdite non significative non sono detratte.
4. Gli enti detraggono l'importo residuo dei beni immateriali di cui all', paragrafo 1, lettera b), dagli elementi di capitale di classe 1.
5. L'importo residuo delle attività fiscali differite di cui all', paragrafo 1, lettera c), non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio dello 0 %.
6. L'importo residuo degli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera d), è detratto per metà da elementi del capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi del capitale di classe 2.
7. L'importo residuo delle attività di un fondo pensione a prestazioni definite di cui all', paragrafo 1, lettera e), non è detratto dagli elementi dei fondi propri ed è incluso tra gli elementi del capitale primario di classe 1 nella misura in cui l'importo sarebbe stato riconosciuto come fondi propri di base conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell', lettere da a) a c bis), della direttiva 2006/48/CE.
8. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all', paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:
a)
l'importo delle detenzioni dirette è detratto dagli elementi di capitale di classe 1;
b)
l'importo delle detenzioni indirette e sintetiche, compresi i propri strumenti di capitale primario di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un'obbligazione contrattuale, reale o potenziale, non è detratto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
9. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con il predetto soggetto come specificato all', paragrafo 1, lettera g):
a)
qualora l'ente non detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 1, lettera h);
b)
qualora l'ente detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 1, lettera i).
10. Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera h):
a)
gli importi da detrarre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;
b)
gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
11. Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all', paragrafo 1, lettera i):
a)
gli importi da detrarre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono detratti per metà da elementi di capitale di classe 1 e per l'altra metà da elementi di capitale di classe 2;
b)
gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono detratti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Storico versioni
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