Art. 470 · Esenzione dalla detrazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Art. 470

Esenzione dalla detrazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

In vigore dal 26 giu 2013
Esenzione dalla detrazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 1.   Ai fini del presente articolo, i pertinenti elementi del capitale primario di classe 1 comprendono gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo aver applicato le disposizioni degli articoli da 32 a 35 e aver effettuato le detrazioni di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. 2.   In deroga all', paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, gli enti non detraggono gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, che in totale siano pari o inferiori al 15 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1 dell'ente: a) attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1; b) quando l'ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale soggetto detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente dall'ente che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1. 3.   In deroga all', paragrafo 4, gli elementi esenti da detrazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono ponderati per il rischio al 250 %. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono soggetti alle disposizioni della parte tre, titolo IV, laddove applicabile.
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