Art. 468 · Profitti non realizzati misurati al valore equo

Art. 468

Profitti non realizzati misurati al valore equo

In vigore dal 26 giu 2013
Profitti non realizzati misurati al valore equo 1.   In deroga all', nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti cancellano dai loro elementi relativi al capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile di profitti non realizzati connessi ad attività o a passività misurati al valore equo e riportati nel bilancio, esclusi quelli di cui all' e tutti gli altri profitti non realizzati, ad eccezione di quelli connessi a investimenti immobiliari, riportati nel conto profitti e perdite. L'importo residuo risultante non è cancellato dal capitale primario di classe 1. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile è pari a 100 % nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, e, dopo tale data, rientra nei seguenti intervalli di valori: a) da 60 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; b) da 40 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; c) da 20 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. Dal 1o gennaio 2015, se conformemente all', un'autorità competente impone agli enti di includere nel calcolo del capitale primario di classe 1 il 100 % delle loro perdite non realizzate misurate al valore equo, tale autorità competente può altresì autorizzare gli enti a includere in detto calcolo il 100 % dei loro profitti non realizzati misurati al valore equo. Dal 1o gennaio 2015, se conformemente all', un'autorità competente impone agli enti di includere una percentuale di perdite non realizzate misurate al valore equo nel calcolo del capitale primario di classe 1, tale autorità competente non può stabilire una percentuale applicabile di profitti non realizzati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo che superi la percentuale applicabile di perdite non realizzate stabilita conformemente all'. 3.   Le autorità competentideterminano e pubblicano la percentuale applicabile dei profitti non realizzati negli intervalli di valori specificati al paragrafo 2, lettere da a) a c), che non è cancellata dal capitale primario di classe 1. 4.   In deroga all', paragrafo 1, lettera c), nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, gli enti includono nei fondi propri la percentuale applicabile di cui all' delle loro perdite e dei loro profitti a valore equo da passività derivative risultanti dal loro proprio rischio di credito.
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