Art. 467 · Perdite non realizzate misurate al valore equo

Art. 467

Perdite non realizzate misurate al valore equo

In vigore dal 26 giu 2013
Perdite non realizzate misurate al valore equo 1.   In deroga all', nel periodo a decorrere da1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 gli enti includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate connesse ad attività o a passività misurate al valore equo e riportate nel bilancio, escluse quelle di cui all' e tutte le altre perdite non realizzate riportate nel conto profitti e perdite. 2.   La percentuale applicabile ai fini del paragrafo 1 rientra nei seguenti intervalli di valori: a) da 20 % a 100 % nel periodo dalla data di applicazione 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; b) da 40 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; c) da 60 % a 100 % nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e d) da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. In deroga al paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima di 1o gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativamente alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE. Il trattamento di cui al secondo comma si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi il principio internazionale d'informativa finanziaria in sostituzione dello IAS 39. 3.   Le autorità competentideterminano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d).
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