Art. 466
Prima applicazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria
In vigore dal 26 giu 2013
Prima applicazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria
In deroga all', paragrafo 2, le autorità competenti concedono agli enti che devono effettuare la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la prima volta un lasso di tempo di ventiquattro mesi per lo svolgimento delle necessarie procedure interne e l'applicazione dei necessari requisiti tecnici.
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