Art. 461 · Riesame dell'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità

Art. 461

Riesame dell'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità

In vigore dal 26 giu 2013
Riesame dell'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità 1.   Previa consultazione del CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 30 giugno 2016 se sia opportuno modificare l'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità specificato all', paragrafo 2. Tale analisi tiene debitamente conto degli sviluppi del mercato e della normativa internazionale, nonché delle specificità dell'Unione. Nella sua relazione, l'ABE valuta in particolare l'eventualità di rinviare l'introduzione della norma minima vincolante del 100 % al 1o gennaio 2019. La relazione tiene conto delle relazioni annuali di cui all', paragrafo 1, dei pertinenti dati di mercato e delle raccomandazioni di tutte le autorità competenti. 2.   Se necessario per far fronte all’evoluzione del mercato e ad altri sviluppi, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' al fine di modificare l'applicazione graduale di cui all' e rinviare al 2019 l'introduzione della norma minima vincolante del 100 % per il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all', paragrafo 1, e di applicare nel 2018 una norma minima vincolante del 90 % per il requisito in materia di copertura della liquidità. Ai fini della valutazione della necessità del rinvio, la Commissione tiene conto della relazione e della valutazione di cui al paragrafo 1. Un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo non si applica prima del 1o gennaio 2018 ed entra in vigore il 30 giugno 2017.
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