Art. 460 · Liquidità

Art. 460

Liquidità

In vigore dal 26 giu 2013
Liquidità 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all', paragrafo 1. L'atto delegato adottato conformemente al presente paragrafo si fonda su elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo II, e dell'allegato III, precisa in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti creditizi livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2. 2.   Il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all' è introdotto conformemente al seguente approccio graduale: a) il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015; b) il 70 % a partire dal 1o gennaio 2016; c) l'80 % a partire dal 1o gennaio 2017; d) il 100 % a partire dal 1o gennaio 2018; A tal fine la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, e delle norme internazionali elaborate da forum internazionali nonché delle specificità dell'Unione. La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2014. Esso entra in vigore entro il 31 dicembre 2014, ma non si applica prima del 1o gennaio 2015.
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