Art. 46 · Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

Art. 46

Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo: a) l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, in cui l'ente non ha un investimento significativo, superano il 10 % dell'importo aggregato degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale primario di classe 1: i) degli articoli da 32 a 35; ii) le detrazioni di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee; iii) gli ; b) l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente. 2.   Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   L'importo da detrarre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti che è detratta a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo: a) l'importo delle detenzioni che devono essere detratte a norma del paragrafo 1; b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario nei quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, riferita a ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 detenuto. 4.   L'importo delle detenzioni di cui all', paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso. 5.   Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b): a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4; b) l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii): i) l'importo totale degli strumenti del capitale primario di classe 1; ii) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.
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