Art. 458 · Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro

Art. 458

Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro 1.   Gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. 2.   Se l'autorità individuata conformemente al paragrafo 1 riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale autorità, sarebbe più opportuno affrontare tramite misure nazionali più rigorose, essa notifica il fatto al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al CERS e all'ABE e presenta prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue: a) le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico; b) i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale; c) una motivazione che illustri le ragioni per cui il rischio macroprudenziale o sistemico individuato non può essere affrontato in maniera adeguata conformemente agli del presente regolamento e agli della direttiva 2013/36/UE tenuto conto della relativa efficacia di tali misure; d) progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti: i) il livello dei fondi propri fissato all'; ii) i requisiti per le grandi esposizioni di cui all' e agli articoli da 395 a 403; iii) gli obblighi di informativa al pubblico fissati agli articoli da 431 a 455; iv) il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all' della direttiva 2013/36/UE v) i requisiti in materia di liquidità stabiliti alla parte sei; vi) le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali; vii) esposizioni all'interno del settore finanziario; e) una spiegazione dei motivi per cui le autorità individuate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e f) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato; 3.   Qualora autorizzate ad applicare misure nazionali conformemente al presente articolo, le autorità individuate conformemente al paragrafo 1 forniscono alle autorità competenti o alle autorità designate degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti. 4.   Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Entro un mese dalla ricezione della segnalazione di cui al paragrafo 2, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato. Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, la Commissione può, entro un mese, proporre al Consiglio un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali. In mancanza di una proposta della Commissione entro tale termine di un mese, lo Stato membro interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente. Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali. Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano rispettate una o più delle seguenti condizioni: a) le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale; b) il rischio macroprudenziale o sistemico individuato non può essere affrontato in maniera adeguata conformemente agli del presente regolamento e agli della direttiva 2013/36/UE tenuto conto della relativa efficacia di tali misure; c) i progetti di misure nazionali sono più adeguati per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato e non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno; d) la questione riguarda un solo Stato membro; e e) i rischi non sono già stati affrontati tramite altre misure contenute nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE. La valutazione del Consiglio tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità individuata conformemente al paragrafo 1. In mancanza di un atto di esecuzione del Consiglio che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione, lo Stato membro può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente. 5.   Altri Stati membri possono riconoscere le misure fissate conformemente al presente articolo e applicarle alle succursali autorizzate a livello nazionale situate nello Stato membro autorizzato ad applicare le misure. 6.   Qualora gli Stati membri riconoscano le misure fissate conformemente al presente articolo lo notificanoal Consiglio, alla Commissione, all'ABE, al CERS e allo Stato membro autorizzato ad applicare le misure. 7.   Quando decide se riconoscere le misure fissate conformemente al presente articolo, lo Stato membro tiene in considerazione i criteri di cui al paragrafo 4. 8.   Lo Stato membro autorizzato ad applicare le misure può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato membro o gli Stati membri che non riconoscono le misure. 9.   Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali di un altro anno. Dopo la prima proroga la Commissione,, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione almeno ogni anno. 10.   Nonostante la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare al massimo del 25 %, oltre quelle previste dal presente regolamento, le ponderazioni dei rischi per le esposizioni individuate al paragrafo 2, lettera d), punti vi) e vii), del presente articolo, e ridurre al massimo del 15 % il limite delle grandi esposizioni di cui all' per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente, purché siano soddisfatti le condizioni e gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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