Art. 451
Leva finanziaria
In vigore dal 26 giu 2013
Leva finanziaria
1. Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all' e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, l'ente pubblica le seguenti informazioni:
a)
il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte dell'ente, dell', paragrafi 2 e 3;
b)
la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;
c)
se applicabile, l'importo degli elementi fiduciari eliminati conformemente all', paragrafo 11;
d)
la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;
e)
la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il modello uniforme per le informazioni di cui al paragrafo 1 e le istruzioni su come utilizzare tale modello.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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